Art. 1: DENOMINAZIONE
E’ costituita a tempo indeterminato l’Associazione di Promozione Sociale denominata Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa, piùavanti, nel presente statuto, chiamata per brevitàAssociazione o solamente Confraternita.
L’associazione persegue fini di utilitàsociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed èsenza scopo di lucro.
Essa risponde ed èdisciplinata dal presente statuto e si ispira ai principi della legge 383 del 2000 e della legge regionale 7 febbraio 2006 n. 7 – Disciplina delle associazioni di promozione sociale.
L’associazione èapartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno ai principi della democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
Art. 2: SEDE
L’associazione ha sede legale in Cortemilia (CN) in via Cavour 80.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso comune.
Il consiglio direttivo dell’associazione ha facoltàdi cambiare sede sociale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell’assemblea dei soci comunicando tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali l’associazione èiscritta.
L’associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessitàdi istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale,organizzativo ed economico.
Art. 3: SCOPI E FINALITA’
La Confraternita, ispirandosi ai principi di promozione e solidarietàsociale, come espressione di partecipazione, solidarietàe pluralismo, ha per scopo il recupero, la valorizzazione e la promozione delle antiche tradizioni della Langa di Cortemilia, della valle Bormida e della Uzzone, dei prodotti tipici, con particolare riguardo alla nocciola Tonda Gentile delle Langhe e, in prospettiva, recando benefici diretti ed indiretti ai singoli ed alla collettività, contribuire allo sviluppo socio economico e culturale del territorio. in ossequio ai valori tradizionali della solidarietàe della ospitalità.
In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati, la Confraternita si propone di effettuare studi e ricerche sulle tradizioni locali, organizzare eventi per far conoscere all’estero e all’interno, le peculiaritàtipiche dell’area, diffondere in forme diverse (culturali, turistiche, socio economiche) la conoscenza degli aspetti tipici del territorio.
Le attivitàdi cui al comma precedente sono svolte dalla Confraternita prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri associati, d’ora in poi denominati confratelli.
L’attivitàprestata dai confratelli della Confraternita èvolontaria, libera e gratuita e non puòessere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai confratelli possono essere solo rimborsate dalla Confraternita, le spese effettivamente sostenute per attivitàrelative agli scopi ed alle finalitàdell’associazione previa presentazione di documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute per le attivitàprestate.
Inoltre l’Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:
somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell’art. 31, comma 2 della L. 383/2000;
effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attivitàdi natura commerciale quali iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovràosservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
svolgere tutte quelle altre attivitànecessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.
Art. 4: GLI ASSOCIATI, MEMBRI DELLA CONFRATERNITA
All’Associazione possono essere ammessi i cittadini italiani e stranieri di accertata moralitàche condividono i principi e gli scopi dell’Associazione.
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e gli enti che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà.
Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell’Associazione da parte degli aspiranti soci, ne tra i soci dell’Associazione stessa.
I confratelli si distinguono tra soci fondatori, soci ordinari e soci onorari. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e paritàdi trattamento all’interno dell’associazione.
I soci fondatori firmatari dell’atto costitutivo della Confraternita sono i soci che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione.
I soci onorari, sono coloro che, su proposta del comitato reggente e con l’approvazione dell’assemblea, sono considerati meritevoli di appartenere all’associazione in considerazione del ruolo svolto per la promozione del territorio, della sua tradizione e delle sue produzioni, il suo sviluppo socio economico e culturale e per i benefici, che attraverso la loro attivitàhanno recato a singoli ed alla collettività. Il candidato alla carica di Socio onorario deve aver manifestato la propria disponibilitàall’accettazione della carica. Ai soci Onorari non èrichiesto il pagamento della quota annuale.
I soci ordinari sono coloro che si sono associati, in tempo successivi rispetto alla fondazione dell’associazione, tramite domanda scritta. L’ammissione di un nuovo confratello avviene su domanda scritta indirizzata al consiglio reggitore e viene decisa dal consiglio reggitore che ne verifica la condivisione degli scopi, l’ impegno a realizzarli e lo spirito di collaborazione e di solidarietà.
In caso di rigetto, questo deve essere motivato e comunicato mediante lettera e l’aspirante confratello potràpresentare appello all’Assemblea dei soci che delibera dopo aver dato facoltàdi replica alle contestazioni che gli vengono mosse.
L’aspirante confratello diventeràconfratello ordinario a tutti gli effetti all’atto del rilascio della tessera sociale o altro documento comprovante l’iscrizione e il pagamento della quota sociale.
La qualifica di confratello acquisita e intrasmissibile per atto tra vivi. In ogni caso èesclusa la temporaneitàdella partecipazione della vita associativa, salvo il diritto di recesso.
L’eventuale richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni deve essere avanzata con le medesime modalitàe deve essere espressa dal corrispondente rappresentante legale, precisando anche la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all’Associazione stessa.
L’esclusione di un socio viene deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:
non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, deliberata dall’Assemblea dei soci;
svolga attivitàcontrarie agli interessi dell’Associazione e non partecipi, senza giustificazioni, ad almeno ad una iniziativa all’anno;
in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione;
decesso del confratello.
* Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell’operatività della cessazione o dell’esclusione, nonché definire nei confronti dell’Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualitàdi associato dell’Associazione.
* La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega.
In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, néhanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 5: DOVERI E DIRITTI DEI CONFRATELLI
I confratelli sono obbligati:
ad osservare il presente statuto, eventuali regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi;
a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti della Confraternita;
a versare le quote associative;
svolgere attività preventivamente concordate.
I confratelli hanno diritto:
a partecipare a tutte le attività promosse dalla Confraternita, ricevendone informazione, e usufruire di tutti i servizi promossi;
a partecipare all’Assemblea con diritto di voto per l’approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti e per le nomine degli Organi Direttivi della Confraternita;
ad eleggere gli organi sociali ed accedere alle cariche associative;
l’adesione alla Confraternita è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso;
recedere dall’appartenenza all’associazione in qualsiasi momento, con comunicazione scritta al presidente che ne darà comunicazione al Consiglio Reggitore.
Art. 6: QUOTE ASSOCIATIVE
Gli associati devono corrispondere, entro il termine del mese di marzo dell’anno in corso, le quote associative annuali che sono stabilite dall’Assemblea dei soci.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale. Non è richiesto il versamento della quota annuale ai soci onorari.
Art. 7: ORGANI DELLA CONFRATERNITA
Sono organi della Confraternita:
L’Assemblea dei soci;
Il Consiglio Direttivo (d’ora in poi Consiglio Reggitore);
Il presidente (d’ora in poi Gran Maestro).
ART. 8: L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è il massimo organo dell’associazione, è composta da tutti i Confratelli, può essere ordinaria o straordinaria ed è retta dal principio del voto singolo;
Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
Ciascun confratello può farsi rappresentare da un altro confratello, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun confratello può rappresentare più di 1 altro confratello.
L’assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Gran Maestro o in sua mancanza, da un suo vice o dal consigliere più anziano.
In caso di necessità l’Assemblea elegge un segretario.
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Gran Maestro almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e la relazione di attività ed ogni qualvolta lo stesso Gran Maestro lo ritenga necessario o almeno la maggioranza dei componenti del consiglio reggitore o 1/3 dei Confratelli ne facciano richiesta scritta .
La convocazione va diramata per iscritto con 15 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima.
Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento della Confraternita e le modalità di devoluzione del patrimonio residuo.
E’ ordinaria in tutti gli altri casi, in particolare l’assemblea ordinaria:
Elegge il Consiglio Reggitore ed il Gran Maestro
Approva il bilancio preventivo (entro il 31/12 dell’anno precedente) e consuntivo (entro il 31/03 dell’anno successivo al quale il bilancio si riferisce)
Approva il regolamento, le sue variazioni
Delibera l’entità della quota associativa annuale
Si esprime sulla relazione di domanda di ammissione di nuovi associati
Delibera l’esclusione dei confratelli
Discute e approva i programmi d’attività
Approva eventuali rimborsi che si sono resi necessari per la realizzazione degli obiettivi della Confraternita
L’Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’associazione stessa.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno 2 volte all’anno ed è validamente costituita in prima convocazione quando sia almeno presente la metà più uno dei soci. In seconda convocazione a distanza di 24 ore è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinarie sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei presenti.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno i 2 / 3 dei soci e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4degli associati.
Art. 9: REQUISITI PER LE CARICHE ASSOCIATIVE
Possono rivestire le cariche sociali tutti i soci:
– che sono in regola con la quota associativa relativa all’anno in cui si svolge l’Assemblea elettiva;
– che non sono stati oggetto di provvedimenti di espulsione o esclusione;
che non hanno in corso procedimenti di espulsione o esclusione nei loro confronti
Art. 10: IL CONSIGLIO REGGITORE
Il Consiglio Reggitore è formato da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a 13, eletti dall’assemblea dei soci.
Fanno parte del Consiglio Reggitore, il Gran Maestro, quale presidente e rappresentante legale e il Consiglio Reggitore che elegge tra i suoi membri un Vice Gran Maestro, il Cerimoniere, il Maestro di Vivanda, il Maestro di Cantina, il Coordinatore, il Segretario ed il Tesoriere. I membri del Consiglio Reggitore rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 mandati consecutivi. Possono far parte del Consiglio Reggitore tutti i confratelli regolarmente associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall’incarico il Consiglio Reggitore provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Al Consiglio Reggitore spetta di:
Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea.
Predisporre il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività.
Assegnare le cariche al proprio interno tranne quella del Gran Maestro eletto dall’Assemblea.
Deliberare sulle domande di nuove adesioni.
Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea.
Sottoporre all’Assemblea le proposte di esclusione dei confratelli in caso di indisciplina o condotta scorretta.
Sottoporre all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue
Il Consiglio Reggitore è presieduto dal Gran Maestro, in caso di sua assenza dal vice Gran Maestro e nel caso dell’assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
Il Consiglio Reggitore è convocato di norma ogni due mesi ed ogni qualvolta il Gran Maestro quando almeno i 2/3 dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Reggitore, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservarti agli atti.
Il Consiglio Direttivo dirige l’attività dell’Associazione, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea.
Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.
Art. 11: IL GRAN MAESTRO
Il Gran Maestro è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, presiede il Consiglio Reggitore e ne attua le deliberazioni. In sua assenza è chiamato a farne le veci e svolgere il ruolo di rappresentanza un vice.
Il Gran Maestro è eletto dall’Assemblea dei soci, dura in carica per tre anni ed è rieleggibile per un massimo di 3 mandati consecutivi
Al Gran Maestro è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o di impedimento le sue funzioni spettano al vice o ad altro membro più anziano del Consiglio reggitore.
Il Gran Maestro, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Reggitore e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Reggitore alla prima riunione utile.
Art. 12: RISORSE ECONOMICHE (PATRIMONIO ED ENTRATE)
Le entrate della Confraternita per il proprio funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività sono:
Quote associative e contributi ed erogazioni liberali degli associati e di privati.
Contributi di privati.
Contributi comunitari, dello Stato, della Regione e di altri Enti o di istituzioni anche finalizzate alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell’associazione.
Donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari, con beneficio d’inventario.
Entrate derivanti da servizi convenzionati.
Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, svolte in maniera sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sociali.
Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni e a premi.
Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale e permesse dalla legge e accettate dall’associazione.
L’esercizio finanziario della Confraternita ha inizio e termine rispettivamente il 1°gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Tesoriere su indicazione del Consiglio Reggitore, redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone per approvazione all’Assemblea dei Confratelli entro il mese di aprile.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo.
Il patrimonio dell’Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.
Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell’attività istituzionale di norma entro l’anno successivo.
E’ fatto divieto di dividere, anche in modo indiretto tra gli associati, gli eventuali proventi, utili ed avanzi derivanti dall’attività dell’Associazione.
E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 13: BILANCIO
L’anno sociale e finanziario ha inizio il 1°gennaio e si chiude il 31 dicembre.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea.
Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i quindici giorni precedenti l’adunanza per poter esser consultati da ogni associato.
Il rendiconto economico approvato dall’assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.
Art. 14: ATTIVITA’ ECONOMICHE MARGINALI
La Confraternita potrà, esclusivamente a scopo di autofinanziamento e senza alcun fine di lucro, esercitare alcune attività economiche marginali, quali vendita di prodotti tipici e di materiale propagandistico durante le feste e le attività sociali, redazione e gestione di microprogetti turistici e culturali per conto di enti pubblici, previa convenzione ed altre attività similari, fermo restando l’assenza di fini di lucro.
Art. 15: SCIOGLIMENTO
L’Assemblea Straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento della Confraternita, l’Assemblea nomina uno o più liquidatore e definisce le modalità di liquidazione del patrimonio.
Il patrimonio verrà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale o enti o istituzioni con finalità analoghe e fini di pubblica utilità impegnate in attività volte a recare benefici diretti e indiretti a singoli e alla collettività. Tutto ciò salvo diversa destinazione imposta dalla legge
Art. 16: NORME FINALI
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento alle norme costituzionali e alle leggi nazionali e regionali in materia di associazionismo.